Chiedere l'attestazione di iscrizione anagrafica per cittadini comunitari

Descrizione

Chiedere l'attestazione di iscrizione anagrafica per cittadini comunitari

Con il Decreto legislativo del 06/02/2007, n. 30 è stato introdotto anche in Italia il principio della libera circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari. I cittadini dell'Unione Europea hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità. Devono però possedere un documento d'identità valido per l'espatrio (Decreto legislativo del 06/02/2007, n. 30, art. 6).

Se un cittadino comunitario soggiorna in Italia per più di tre mesi deve presentare la domanda di iscrizione anagrafica e, una volta ottenuta la residenza, può chiedere l'attestazione di iscrizione anagrafica.

L’attestazione è un documento che ha lo scopo di dimostrare l’avvenuto adempimento dell’obbligo d’iscriversi all’anagrafe previsto dalla legge per i Cittadini dell'Unione Europea che soggiornano in Italia per un periodo superiore a tre mesi e costituisce a tutti gli effetti titolo di soggiorno riconosciuto nei confronti di chi esercita un’attività lavorativa in Italia, di chi segue un corso di studi e di chi dispone di risorse sufficienti per la permanenza in Italia e di un’assicurazione sanitaria o altro titolo di copertura rischi.

L’attestazione può essere chiesta per i propri familiari e precisamente:

  • il coniuge
  • i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge
  • gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

Il cittadino comunitario che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per almeno cinque anni nel territorio nazionale (compresi eventualmente gli anni in cui era soggiornante in Italia come cittadino di uno Stato terzo) ha diritto al soggiorno permanente.

Per quanto riguarda il valore dell'attestazione di iscrizione anagrafica, così come per l'attestazione permanente, si afferma che il possesso di tali attestati "non può in nessun caso essere un prerequisito per l'esercizio di un diritto o il completamento di una formalità amministrativa, in quanto la qualità di beneficiario dei diritti può essere attestata con qualsiasi altro mezzo di prova". Questa disposizione limita l'importanza degli attestati, soprattutto di quello relativo al possesso dei requisiti necessari ai fini del diritto all'iscrizione anagrafica, poiché è ammessa la possibilità per il cittadino comunitario di dimostrare, con qualsiasi mezzo a sua disposizione, di essere beneficiario di diritti previsti dal nostro ordinamento per i cittadini comunitari in regola con le norme per l'ingresso e il soggiorno in Italia.